Alla Presidenza della CONSOB serve per legge un tecnico.
A seguito dello scossone dato dalla vittoria del “no” al referendum sulla giustizia, il governo Meloni ha attraversato una fase di “assestamento” che ha visto la rimozione di alcuni soggetti di vertice nei Ministeri (vedi Daniela Santanchè dal Turismo e Giusi Bortolozzi dal Gabinetto del Ministro della Giustizia Nordio), nonché, negli ultimi giorni, importanti prese di posizione sul fronte della politica estera: la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di collaborazione militare dell’Italia con Israele e la difesa del Pontefice dagli attacchi scomposti del Presidente USA Trump.
Grazie a queste mosse, la Premier ha recuperato terreno a livello di consensi e placato le bordate sferratele dai partiti di centrosinistra.
Ora però la Premier ha un altro dossier da sbrigare, meno altisonante a livello mediatico ma certamente di non secondaria importanza, ovvero la nomina del nuovo Presidente della CONSOB, la Commissione per la vigilanza dei mercati finanziari.
Il precedente Presidente, Paolo Savona, ha terminato il proprio mandato lo scorso 8 marzo, ed al momento la continuità del ruolo è assicurata dall’interim del Presidente vicario Chiara Mosca, che gestisce l’Autorità collegialmente con gli altri tre commissari.
Sulla scelta del successore di Savona si gioca la partita politica, che nell’ambito dei partiti di maggioranza vede confrontarsi i rispettivi leader per ottenere la nomina di un soggetto di propria “fiducia”.
In questa arena, al momento il favorito pare essere l’attuale Sottosegretario al MEF Federico Freni, già autore della legge Capitali e della riforma del TUF e di altri provvedimenti inerenti al funzionamento dei mercati, in coordinamento col Ministro Giorgetti.
Sulla solidità del suo profilo dal punto di vista tecnico, dunque, nulla quaestio. Ma, proprio per l’incarico politico in essere, sorge rispetto alla sua nomina un ostacolo evidente sotto il profilo dell’indipendenza e della compatibilità dei due ruoli.
L’inciampo normativo poggia su due leggi che regolano la materia: la Legge Frattini (n.215/2004) e la Legge Severino.
La legge Frattini prevede che la titolarità di una carica di governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario
del Governo) sia incompatibile con cariche o uffici o funzioni comunque denominate in
enti di diritto pubblico.
In base all’art. 2, comma 4, tale incompatibilità “perdura per dodici mesi dal termine della
carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di
società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica
ricoperta” (cd. incompatibilità post-carica).
Il dettato di questa norma tuttavia, aveva lasciato in passato spazio ad un’interpretazione restrittiva dell’AGCOM (l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato), che nel 2005 aveva escluso che l’incompatibilità post-carica fosse riferibile anche alle nomine in Autorità indipendenti, in quanto ritenute non riconducibili alla categoria degli “enti pubblici” poiché distinte da essi dal fatto di operare con un elevato tasso di imparzialità e indipendenza e con poteri di natura paragiurisdizionale.
Su tali presupposti, era stata ritenuta legittima nel 2010 la nomina a Presidente della CONSOB di Giuseppe Vegas, all’epoca Viceministro dell’economia nel governo Berlusconi.
Successivamente però, il Legislatore ha emanato il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (attuativo della Legge Severino, n. 190/2012), che reca stringenti
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. Tale decreto ha introdotto l’espressa previsione per cui: “Ai fini del presente decreto si intende: a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”.
Il nuovo parametro dunque è stato già applicato alle nomine dei componenti dell’organo di vertice della Consob: si veda ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica 25.5.2022, di nomina del commissario Carlo Comporti, in cui si richiama espressamente la “dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità resa ai sensi del decreto 8 aprile 2013, n.39”.
Il d.lgs. 39/2013, all’articolo 6, rubricato “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”, richiama espressamente per i titolari di cariche di governo i “divieti” di cui alla legge 215/2004 (“Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215”), e introduce in luogo del regime di incompatibilità previsto dalla legge Frattini (che impone la scelta di una delle due cariche incompatibili) un più stringente regime di “inconferibilità” degli incarichi presso enti pubblici.
L’“inconferibilità”, a differenza della “incompatibilità”, preclude in radice la possibilità di conferire l’incarico al soggetto interessato.
Il divieto, dunque, oggi opera direttamente sul provvedimento, rendendo illegittima la nomina di un candidato titolare di una carica di governo: il provvedimento adottato in violazione del divieto sarebbe affetto da nullità insanabile.
In caso di violazione delle norme sono previste sanzioni per l’organo responsabile della nomina. La violazione va segnalata all’AGCOM ed all’ANAC ed alla Corte dei Conti dal responsabile del piano anticorruzione interno all’ente pubblico interessato, ma può essere rilevata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione anche d’ufficio (art. 16, comma 2 del D.Lgs.39/2013)
Stante il predetto quadro normativo, pertanto, pare alquanto improbabile che la nomina di Freni (benché già data per quasi certa da alcuni quotidiani) veda mai la luce, anche perché se così fosse, verrebbe certamente impugnata e dichiarata nulla dalle Autorità competenti con notevole danno di immagine per la Presidenza del Consiglio.
Ma molto probabilmente, a evitare l’incidente penserebbe il Colle, negando la firma del provvedimento a fronte della sussistenza di una causa di inconferibilità a prima vista.
Insomma, al di là delle indiscrezioni giornalistiche, la scelta “politica” della figura che occuperà la poltrona di Presidente della CONSOB dovrà necessariamente cadere su un tecnico, ovvero un soggetto che non ricopra cariche o non abbia nel recente passato rivestito ruoli politici. Le norme anticorruzione servono anche a questo: evitare le “porte girevoli” fra politica e autorità di controllo, per ridurre il più possibile i conflitti di interesse. Rispettarle è un obbligo ineludibile per il governo, oltre che un segnale di correttezza fondamentale per non prestare inutilmente il fianco a scontati attacchi politici delle opposizioni e a censure degli organismi di vigilanza.
Francesca Donato



